Wikimedia España/Borrador de estatutos/it

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Statuti dell'Asociazione Wikimedia España[edit]

Titolo I. Principi generale[edit]

Articolo 1. Denominazione e capacità giuridica:[edit]

Con la denominazione di Wikimedia España, si costituisce un'associazione senza scopo di lucro alla difesa della Legge Organica 1/2002, di 22 di marzo, che regola il Diritto di Associazione, e norme complementari. L'Associazione avrà piena capacità giuridica e di operare, e si dirigerà per i presenti Statuti e per le normative interne approvate per i soci; e nel no previsto in detti testi, per citata la Legge o quelle che la sostituiscano, la Costituzione Spagnola ed il resto di disposizioni legali che siano di applicazione in ogni caso.

Articolo 2. Durata[edit]

L'Associazione si costituisce per tempo indefinito.

Articolo 3. Finalità[edit]

La finalità dell'Associazione sarà promuovere diretta o indirettamente la diffusione, migliora e sostentamento dei progetti mantenuti attualmente e nel futuro per Wikimedia Foundation, Inc., entità senza scopo di lucro ubicata nello Stato della California, Stati Uniti dell'America; come altri progetti che anche perseguono lo scopo di ofrire informazione liberamente utilizzabile, studiabile, e anche distribuita y modificata.

Articolo 4. Attività[edit]

Per compiere la sua finalità, l'Associazione realizzerà le seguenti attività:

  • 1. Organizzare incontri, congressi, conferenze, officine, corsi o qualunque altro tipo di attività pubblica destinata a diffondere il progetti oggetto della sua finalità, d'ora in poi, "i progetti".
  • 2. Stabilire relazioni, collaborazioni ed accordi con qualunque tipo di entità pubbliche o private, nazionali o internazionali, per migliorare la conoscenza, utilizzazione ed uso di tutti i progetti, sviluppare sistemi che li diffondano e promuovano, o ricevere risorse economiche, umane o di contenuti.
  • 3. Colaborare di forma permanente con Wikimedia Foundation, Inc. per l'utilizzo delle sue marche e lo sviluppo di azioni in territorio spagnolo.
  • 4. Informare di forma adeguata attraverso qualunque mezzo di comunicazione alla sua portata, per iniziativa propria o quando lo sia sollecitato, ecceda il suo proprio funzionamento e su temirelazionati coi progetti.
  • 5. Qualunque altro tipo di attività che i suoi organi considerino adeguati per il compimento della finalità dell'Associazione.

Le attività dell'Associazione potranno svilupparsi o plasmarsi in qualunque lingua, preferibilmente in quelli nelle quali si sia creato qualche progetto di Wikimedia Foundation, Inc., in funzione della domanda esistente nell'ambito territoriale dell'Associazione e delle possibilità materiali ed umane della stessa, e senza danno dell'uso delle lingue ufficiali o cooficiales corrispondenti per le questioni legali ed amministrative

Articolo 5. Domicilio ed ambito[edit]

L'Associazione stabilisce il suo domicilio sociale a Valladolid ed il suo ambito territoriale sarà quello dello Stato spagnolo.

Articolo 6. Organi[edit]

La direzione, amministrazione e rappresentazione dell'Associazione saranno esercitate dal Presidente, la Giunta Direttiva e l'Assemblea Generale. La Giunta Direttiva e l'Assemblea Generale garantiranno il funzionamento democratico dell'Associazione e saranno gli organi competenti per interpretare i precetti contenuti in questi Statuti, coprire le sue omissioni e proteggere il suo compimento, come per svilupparli e completarli con le normative interne che si considerino necessarie.

In normativa interna si potrà regolarsi l'esistenza e funzionamento di una struttura di azione locale dell'Associazione con autonomia operativa e soddisfatta per un o più vocali della Giunta Direttiva che la rappresentino, con la possibilità di contare su organi di coordinazione propri. L'Associazione compierà gli obblighi documentali e contabili previsti per la Legge di Associazioni che saranno assunte dai membri della Giunta Direttiva come si specifichi in questi Statuti o, nel suo difetto, come si risolva per la Giunta Direttiva

Titolo II. Assemblea Generale[edit]

Articolo 7. Riunioni[edit]

L'Assemblea Generale, integrata per tutti i soci, è l'organo supremo di governo dell'Associazione e si riunirà in convocazione ordinaria una volta all'anno, come in convocazione straordinaria quando l'esiga la Legge, lo decida la Giunta Direttiva o lo sollecitino al Segretario una leva parte dei soci di numero, indicando il tema o temi a trattare.

Articolo 8. Convocazione[edit]

Le convocazioni delle Assemblee Generali li realizzerà il Presidente, con un anticipo minimo di quindici giorni naturali, dovendo indicare chiaramente il posto della riunione, l'ordine del giorno a trattare e la data ed ora di principio tanto della prima come della seconda convocazione, senza che tra entrambe possa avere un termine inferiore a quindici minuti.

Articolo 9. Costituzione ed accordi[edit]

Le Assemblee Generali Ordinarie o Straordinarie rimarranno valevolmente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto a voto, ed in seconda convocazione chiunque sia il numero di soci con diritto a voto presenti o rappresentati. Gli accordi si prenderanno per maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, eccetto le decisioni indicate nei numeri 7 al 12 dell'articolo 10 che richiedono una maggioranza qualificata di soci presenti o rappresentati. In caso di pareggio, il voto del Presidente sarà di qualità.

Articolo 10. Competenze[edit]

Saranno competenze esclusive dell'Assemblea Generale:

  • 1. Rivedere ed approvare, nel suo caso, la relazione e progetto di attività ed il bilancio e presupposto economico annuali.
  • 2. Modificare le quote ordinarie ed approvare le straordinarie.
  • 3. Scegliere, stimare e cessare individuale o collettivamente, nel suo caso, ai membri della Giunta Direttiva.
  • 4. Approvare e modificare le normative interne.
  • 5. Ratificare o annullare le espulsioni dei soci.
  • 6. Accordare la rimunerazione, nel suo caso, dei membri della Giunta Direttiva.
  • 7. Modificare il domicilio sociale.
  • 8. Designare soci di onore.
  • 9. Dissolvere l'Associazione.
  • 10. Modificare gli Statuti.
  • 11. Disporre o alienare beni per un valore superiore al 20 percento del presupposto in vigore.
  • 12. Decidere sull'integrazione in una Federazione di Associazioni.
  • 13. Trattare qualunque altra questione prevista o proposta per il suo dibattito, come si stabilisca nella normativa interna.
  • 14. Altre che possa indicare la normativa interna come sviluppo dagli anteriori.

Articolo 11. Elezioni[edit]

Le candidature per i carichi della Giunta Direttiva potranno essere presentate di forma personale durante la stessa Assemblea Generale che deve sceglierli, o comunicandoli al Segretario prima dell'Assemblea. Le strutture locali potranno nominare collettivamente candidati a vocale con competenze di azione locale.

In caso di non esistere candidati per qualche carico o di non risultare eletti almeno tre vocali, il nuovo Giunta Direttivo rimarrà autorizzato per designare i carichi mancanti di tra i soci che si manifestino disposti; di non ottenerlo nel termine di due mesi, si dovrà convocare una Assemblea Generale Straordinaria per una nuova elezione.

Titolo III. Consiglio Direttivo[edit]

Articolo 12. Composizione[edit]

La Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e rappresentazione dell'Associazione per delegazione dell'Assemblea Generale, e sarà formata per un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed un numero di vocali non inferiore a tre, tutti essi soci di numero, maggiore di età ed alla corrente nel pagamento delle quote. Questi carichi non saranno accumulabili in una stessa persona ed il suo mandato durerà fino alla celebrazione della terza Assemblea Generale Ordinaria seguente a quello nel quale furono scelti, benché potessero essere rieletti un numero indefinito di volte.

Articolo 13. Cessazione[edit]

I membri della Consiglio Direttivo potranno lasciare il suo incarico per rinuncia volontaria comunicata alla Consiglio Direttivo, per destituzione individuale o collettiva ordinanza per l'Assemblea Generale, o per il termine del suo mandato. Dietro la sua sospensione, i membri della Giunta Direttiva continueranno esercitando i suoi rispettivi carichi fino a che sia approvato la nomina del suo sostituto.

Articolo 14. Riunioni[edit]

Il Consiglio Direttivo si riunirà quante volte lo determini il suo Presidente, o a richiesta di un terzo dei suoi membri o di una recluta dei soci. Affinché le riunioni del Consiglio Direttivorimangano valevolmente costituite, saranno necessari la metà più uno dei suoi membri. Gli accordi dovranno essere approvati per maggioranza semplice di voti; in caso di pareggio, il voto del Presidente sarà di qualità. I soci non appartenenti alla Giunta Direttiva potranno comunicare con voce ma senza voto nelle riunioni.

Articolo 15. Competenze[edit]

Saranno competenze della Consiglio Direttivo:

  • 1. Programmare, coordinare ed eseguire le attività dell'Associazione.
  • 2. Dirigere e soprintendere la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed approvare qualunque accordo o documento giuridico.
  • 3. Convocare l'Assemblea Generale come alla cosa stabilita in questi Statuti.
  • 4. Interpretare, compiere e fare compiere gli Statuti, normative interne ed accordi dell'Assemblea Generale e suoi propri in vigore.
  • 5. Sottomettere all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio e presupposto annuali, la memoria ed il progetto di attività, come altre proposte che decida di presentare.
  • 6. Sanzionare, quando proceda, ai soci.
  • 7. Risolvere sull'ammissione di nuovi soci, salvo i soci di onore.
  • 8. Rimpiazzare di forma interina a qualunque carico della propria Giunta in caso di dimissione o posto libero.
  • 9. Designare e soprintendere a delegati, procuratori o comitati per la realizzazione di compiti concreti.
  • 10. Qualunque altro compito proprio della finalità dell'Associazione che non sia competenza esclusiva dell'Assemblea Generale.


Articolo 16. Presidente[edit]

Il Presidente avrà le seguenti attribuzioni:

  • 1. Assumere la rappresentazione legale ed istituzionale dell'Associazione, e firmare, vistare o conoscere tutti i suoi documenti ufficiali ed ordinare i pagamenti.
  • 2. Convocare, aprire, dirigere e chiudere le sessioni dell'Assemblea Generale e della Giunta Direttiva.
  • 3. Soprintendere tutto il lavoro dell'Associazione ed i suoi soci, specialmente della Giunta Direttiva.
  • 4. Adottare qualunque misura urgente che si richieda per la buona marcia dell'Associazione o delle sue attività, senza danno di informare posteriormente di lei alla Giunta Direttiva.
  • 5. Altre che gli siano raccomandate come sviluppo dagli anteriori per l'Assemblea Generale o nella normativa interna.


Articolo 17. Vicepresidente[edit]

Saranno funzioni del Vicepresidente:

  • 1. Sostituire il Presidente o il Tesoriere in tutte le sue funzioni in caso di assenza, posto libero o dimissione.


  • 2.Si concedera in determinati casi la rappresentazione dell'associazione unitamente al presidente in caso di opportunità.


  • 3. Collaborare col Presidente nei suoi lavori al fine di istruirsi e facilitare il suo lavoro.
  • 4. Altre che gli siano raccomandate come sviluppo dagli anteriori per l'Assemblea Generale o nella normativa interna.

Articolo 18. Segretario[edit]

Saranno funzioni del Segretario:

  • 1. Elaborare i verbali delle riunioni della Giunta Direttiva e dell'Assemblea Generale, redigendoli nel Libro di Verbali ufficiale e comunicandoli ai soci.
  • 2. Dirigere i lavori amministrativi e tramiti burocratici che legalmente corrispondano all'Associazione.
  • 3. Amministrare, mantenere aggiornati e custodire i Libri di Verbali ed i Libri o Schedari di Registro di Soci, di sanzioni e di sollecito di ammissione.
  • 4. Conservare gli originale degli Statuti, normative interne ed accordi in vigore, e comunicare tutti essi ai nuovi soci, come qualunque cambiamento negli stessi a tutti i soci.
  • 5. Custodire e mantenere in gran segreto i dati personali dei soci, garantendo che non siano ceduti né sviluppi a terzi né altri soci, salvo ad altri membri della Giunta Direttiva quando sia imprescindibile una verifica di identità, o salvo permesso espresso di qualche socio rispetto ai suoi propri dati, e sempre in conformità alla Legge di protezione di dati in vigore.
  • 6. Spedire certificazioni degli accordi adottati per la Giunta Direttiva e l'Assemblea Generale, come dell'appartenenza all'Associazione o la sua Giunta Direttiva di chiunque dei suoi soci.
  • 7. Redigere, registrare e custodire la documentazione o corrispondenza ufficiale ricevuta o emessa per l'Associazione.
  • 8. Altre che gli siano raccomandate come sviluppo dagli anteriori per l'Assemblea Generale o nella normativa interna.


Articolo 19. Tesoriere[edit]

Saranno funzioni del Tesoriere:

  • 1. Portare la contabilità dell'Associazione riflettendo di forma fedele il suo patrimonio ed attività, e compiendo le esigenze legali che siano applicabili.
  • 2. Aprire, amministrare e chiudere i conti bancari dei quali possa disporre l'Associazione, e soprintendere tutti i tramiti bancari che siano necessari.
  • 3. Amministrare i libri numerabili e l'archivio di fatture, e presentare davanti agli organismi competenti le dichiarazioni finanziarie che legalmente corrispondano.
  • 4. Riscuotere, custodire e rispondere personalmente per i fondi dell'Associazione, ed effettuare i pagamenti a carico degli stessi che siano necessari.
  • 5. Altre che gli siano raccomandate come sviluppo dagli anteriori per l'Assemblea Generale o nella normativa interna.

Articolo 20. Membri del Consiglio Direttivo [edit]

I membri del consiglio Direttivo assumeranno le aree di lavoro dezise per l'Assemblea Generale o il Consiglio Direttivo in funzione del numero di membri del consiglio risultanti e delle necessità amministrative dell'Associazione. I membri del consiglio Direttivom potranno anche assumere altre competenze che siano loro richiesta dall'Assemblea Generale da regolamento interno.

Articolo 21. Obblighi[edit]

Aggiuntivamente agli obblighi che sono loro inerenti al carico, tutti i carichi della Giunta Direttiva dovranno:

  • 1. Cercare o accettare la collaborazione di altri soci altrui alla Giunta Direttiva per lo sviluppo delle funzioni che corrispondono loro.
  • 2. Coordinare e soprintendere il lavoro dei soci che li appoggino, col livello di esigenza adeguato.
  • 3. Presentare un bilancio particolare della sua gestione per la sua incorporazione alla memoria di attività, come ogni volta che sia loro sollecitato per la Giunta Direttiva, nei termini e forme che questa determini.

Titolo IV. Soci[edit]

Articolo 22. Tipi[edit]

Esisteranno i seguenti tipi di soci:

  • 1. Soci fondatori, i firmatarii dei Verbali Fundacional. Questa distinzione sarà unicamente onorifica ed a tutti gli effetti pratici e statutari saranno considerati soci di numero.
  • 2. Soci di numero, quelli che siano ammessi per la Giunta Direttiva.
  • 3. Soci di onore, le persone fisiche o giuridiche che siano designate come tali per l'Assemblea Generale, a proposta della Giunta Direttiva, a causa del suo prestigio, contribuzioni o appoggio all'Associazione o i fine della stessa.
  • 4. Soci benefattore, le persone fisiche o giuridiche che realizzino un apporto economico all'Associazione superiore alla quantità che stipuli la Giunta Direttiva.

Articolo 23. Dimissioni[edit]

Potranno essere soci di numero quelle persone fisiche con capacità di operare che condividano la finalità dell'Associazione. I soci che non abbiano compiuto la maggioranza di età potranno partecipare alle Assemblee Generali con voce ma senza diritto al voto, e non potranno appartenere alla Giunta Direttiva.

I requisiti di età minima per l'ammissione di soci con o senza necessità di autorizzazione delle persone che debbano supplire la sua capacità, saranno in ogni momento quelli che stabilisca la Legge su associazioni in vigore.

Articolo 24. Recesso[edit]

I soci causeranno recesso per alcuna delle cause seguenti:

  • 1.Per decisione volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
  • 2.Per morosità, come previsto da separato regolamento.
  • 3.Per sanzione disciplinare, che deve essere sempre preceduto da un procedimento sanzionatorio previsto.


La possibilità di riammisione del socio in ogni caso sarà regolato come da normativa interna.

Articolo 25. Diritti[edit]

I soci di numero avranno i seguenti diritti:

  • 1. Disporre di accesso a questi Statuti, alle normative interne e la documentazione regolata per la Legge di protezione di dati in vigore, nei termini previsti per questa.
  • 2. Partecipare alle attività dell'Associazione coi vantaggi propri della sua condizione di soci.
  • 3.Identificarsi a se stessi come membri dell'Associazione e godere di tutti i benefici che questa condizione conceda loro.
  • 4. Partecipare alle Assemblee con voce e voto, tanto di forma personale come delegando questa facoltà un altro socio, e con voce nelle riunioni della Giunta Direttiva.
  • 5. Formulare suppliche, domande e suggerimenti nelle riunioni dell'Assemblea Generale e davanti alla Giunta Direttiva, potendo ricevere una risposta nei termini che stabilisca la normativa interna.
  • 6. Essere elettore ed eleggibili per i carichi della Giunta Direttiva, eccetto i minorenni di età.
  • 7. Essere informati della composizione della Giunta Direttiva, degli accordi della stessa e dell'Assemblea Generale, dello stato di conti e dello sviluppo delle attività.
  • 8. Promuovere davanti alla Giunta Direttiva la creazione di comitati di progetti, o integrarsi negli stessi.
  • 9. Promuovere davanti alla Giunta Direttiva l'integrazione nella struttura dell'Associazione di gruppi perfezioni ai suoi obiettivi dei quali facciano parte.
  • 10. Essere convocati ed ascoltati nella riunione nella che si tratti la possibile adozione di sanzioni contro essi.
  • 11. Impugnare gli accordi degli organi dell'Associazione che stimino contrari alla legge o gli Statuti.
  • 12. Promuovere la convocazione di una Assemblea Generale Straordinaria, secondo quello specificato nell'articolo 7.
  • 13. Ricevere aiuti o apporti economici in compensazione per i lavori realizzati per l'Associazione, secondo quello che determini la normativa interna.
  • 14. Disporre di accesso alle dipendenze dell'Associazione, se le hubiere, ed alla materiale proprietà della stessa.
  • 15. Mettersi in malattia volontariamente dell'Associazione.

I soci di onore e benefattori avranno unicamente diritto ad essere convocati ed assistere alle Assemblee Generali, con voce ma senza voto.


Articolo 26. Obblighi[edit]

I soci di numero avranno i seguenti obblighi:

  • 1. Rispettare e compiere i presenti Statuti, le normative interne e gli accordi validi ed in vigore dell'Assemblea Generale e la Giunta Direttiva.
  • 2. Collaborare attivamente nella misura delle sue possibilità nel conseguimento della finalità dell'Associazione.
  • 3. Compiere le responsabilità derivate dei suoi carichi, siano quelle che corrispondano loro come membri della Giunta Direttiva, o altre assunte per incarico di questa o volontariamente.
  • 4. Abbonare le quote e ripartizioni delle imposte nella forma ed ammontare specificate per l'Assemblea Generale.
  • 5. Mantenersi informato delle attività e notificazioni dell'Associazione attraverso i mezzi di comunicazione interna che si risolvano.
  • 6. Rispettare, usare e conservare adeguatamente le dipendenze e beni dell'Associazione.
  • 7. Informare di qualunque cambiamento nei suoi dati o situazione personali che possa colpire alle comunicazioni interne con lui o alla sua condizione.

I soci di onore ed benefattori avranno l'obbligo di rispettare gli Statuti, normative interne ed accordi validi dell'Associazione.

Articolo 27. Sanziona[edit]

L'inadempimento da parte di qualche socio della cosa stabilita in questi Statuti ed in questione dei suoi obblighi supporrà una sanzione per lo stessa da parte della Giunta Direttiva, seguendo il procedimento di incoación, difesa del socio, baremación, dibatte e risoluzione che si risolva in normativa interna.

Titolo VI gestione economica[edit]

Articolo 28. Risorse economiche[edit]

Le risorse economiche dell'Associazione saranno le seguenti:

  • 1. Quote di soci, periodiche o straordinarie.
  • 2. Sovvenziona, lasciti o donazioni che si potrànno ricevere nel rispetto della legge in materia.
  • 3. I Redditi provenienti dalle attività organizzate per l'Associazione .
  • 4. Interessi finanziari ed altri redditi dei beni e diritti che possieda l'Associazione.
  • 5. Altre risorse lecite.


Articolo 29. Patrimonio ed Esercizi[edit]

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di zero (0), euro. L'esercizio associativo ed economico sarà annuale e si chiuderà il giorno trenta ed uno (31), di dicembre di ogni anno.

Articolo 30. Liquidazione di beni[edit]

In caso di dissolversi l'Associazione,la commissione liquidante che si costituisca destinerà i beni eccedenti, dietro il pagamento dei debiti, ad altre associazioni spagnole senza coraggio di lucro che perseguano fini analoghe, o ad altri fine che non desvirtúen il carattere non lucroso dell'Associazione.

Disposizioni Addizionali[edit]

Prima. Le notificazioni interne dell'Associazione, includendo le convocazioni alle riunioni, comunicazioni di sanzioni, formulazione di domande e delegazioni di voto per le Assemblee Generali, potranno essere realizzate mediante chiunque dei mezzi tecnicamente disponibili in ogni momento: posta in carta, posta elettronica, telefono, o altri equivalenti, garantendo sempre l'identità del notificante.

Seconda. In normativa interna si potrà regolarsi l'esistenza e funzionamento di un Consiglio Consulente con funzioni consultive, formato per personalità del mondo della cultura, le arti e le scienze, ex soci dell'Associazione o collaboratori distinti di progetti di conoscenza libera; non si potranno assegnarsi a detto Consiglio competenze di direzione, amministrazione o rappresentazione dell'Associazione.


Disposizioni Transitorie[edit]

Prima. La Giunta Direttiva provvisoria designata nei Verbali Fundacional disporrà di tutte le facoltà concesse alla Giunta Direttiva in questi Statuti fino alla celebrazione della prima Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione, e realizzerà i tramiti necessari per la legalizzazione della stessa.

Seconda. Il primo esercizio associativo ed economico si chiuderà il 31 di dicembre dell'anno in che si registri l'Associazione, indipendentemente della data di costituzione della stessa.