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Carta del Movimento/Documento Supplementare/Meccanismo Indipendente di Risoluzione delle Controversie

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Il Consiglio globale è responsabile della creazione di un meccanismo indipendente di risoluzione delle controversie, che è a sua volta guidato da una politica di risoluzione delle controversie sviluppata dal Consiglio globale. Questo meccanismo si applica quando il Consiglio globale, Wikimedia Foundation o altri organismi del movimento Wikimedia registrano una controversia su una decisione che riguarda il movimento globale e quando gli sforzi ragionevoli compiuti utilizzando processi decisionali e di mediazione generalmente accettati processi rimangono inconcludenti. Questo meccanismo si applicherà anche quando il Consiglio globale e Wikimedia Foundation non riescono a risolvere un conflitto tra loro.

Il meccanismo includerà dettagli sui percorsi di intensificazione, sulle parti ammissibili, su come viene registrata una controversia, chi può attivare il meccanismo e a che punto il meccanismo (ad esempio, sotto forma di una giuria) entrerà in vigore. Gli arbitri sarebbero neutrali e formerebbero un organismo ad hoc specifico per il conflitto (non un comitato permanente).

Inizialmente i conflitti dovrebbero essere sempre gestiti al livello più basso possibile; il meccanismo di risoluzione indipendente delle controversie, tuttavia, darebbe forma a politiche che informano su come affrontare i conflitti di livello inferiore, ad esempio i conflitti tra comunità Wikimedia e affiliati, e come questi vengono intensificati.

Riconoscendo che i conflitti complessi dipendono dal contesto, pur mantenendo la flessibilità, il meccanismo descritto fornirà una guida procedurale. I mediatori e gli arbitri specifici che agiscono nella situazione di risoluzione delle controversie dipenderanno dalle parti coinvolte nella controversia. Se necessario, può essere chiesto anche a consulenti indipendenti, con esperienza in mediazione e arbitrato, di partecipare a questo processo.

Il Consiglio globale dovrebbe avere nel bilancio una voce che copra i costi della mediazione esterna e dell’arbitrato.